Un'attenta analisi delle vicende di Catanzaro e Salerno mostra come
giustizia e indipendenza della magistratura siano oggi vulnerate proprio
da coloro che si spacciano per i suoi tutori. Quanto sperimentato contro
De Magistris, Apicella, Nuzzi e Verasani è l’espropriazione
e il blocco di legittime attività di indagine, la copertura di
gravi e diffuse illegalità sulle quali viene impedito di far luce.
di Felice Lima (Giudice del Tribunale di
Catania)
Le vicende relative alle indagini
“scippate” al collega Luigi De Magistris con modalità
in alcuni casi palesemente illegittime e in altri molto – troppo
– discutibili si caratterizzano per numerosi e gravissimi profili
di anomalia, che ho già esposto in diverse occasioni.
Mi permetto qui di rinviare, per brevità, fra gli altri, a
due articoli pubblicati su MicroMega, rispettivamente sui numeri 2 e 4
del 2008: “
Gli
interrogativi senza risposta del processo disciplinare contro Luigi De
Magistris” e “
I
cortocircuiti interni della magistratura”.
Alla gravità di quei fatti – dei quali, è necessario
sottolinearlo, né la Procura Generale della Corte di Cassazione
né il Consiglio Superiore della Magistratura risultano avere mai
chiesto conto ad alcuno – si aggiunge ora la stupefacente
interferenza con le indagini svolte dalla Procura di Salerno.
In un sistema che ambisca ad essere legale – e c’è da
dubitare che l’Italia sia ancora questo, dato che allo scempio
“materiale” di legalità che si fa da decenni si
aggiunge in questi ultimi tempi uno scempio formale della legalità
medesima – tutti e sommamente le autorità preposte al
promuovimento e alla difesa della giustizia dovrebbero agire con attento
e abnegato rispetto delle regole.
Le vicende di Catanzaro,
invece, si caratterizzano per numerosi e gravi profili di
illegittimità, fra i quali ciò che emerge sopra tutti
– per evidenza e per gravità – è il ricorso a
modalità illegittime mai prima sperimentate di interferenza con
indagini giudiziarie in corso.
Ciò che è stato
sperimentato nei confronti di Luigi De Magistris prima e della Procura di
Salerno poi è l’espropriazione e il blocco di legittime
attività di indagine e, conseguentemente, la copertura di gravi e
diffuse illegalità sulle quali viene, nei fatti, vietato di fare
luce ai magistrati competenti.
Ciò viene fatto,
peraltro, con modalità che hanno un forte effetto intimidatorio
nei confronti della generalità dei magistrati, costretti a prendere
atto che la loro indipendenza verrà pagata a molto caro prezzo sul
piano personale.
Come ha insegnato Letizia Vacca, i magistrati
che si comporteranno come Luigi De Magistris e Clementina Forleo verranno
additati su tutti i giornali come «cattivi magistrati» e
verranno «colpiti» (è sempre testualmente la prof.
Vacca) in maniera esemplare.
Come propone espressamente il
ministro
Rotondi con riferimento ai pubblici ministeri, «colpirne uno
per educarne cento».
Si è già scritto in
più occasioni che nella logica del procedimento penale chi ritenga
di doversi “difendere” deve farlo “nel”
procedimento, con i modi previsti dal codice di rito.
Nei casi
qui in discussione, persone “più uguali delle altre”,
politici potenti, imprenditori spregiudicati, magistrati convinti di non
essere cittadini soggetti alla legge come tutti gli altri hanno ritenuto
di intervenire sul normale corso della giustizia, impedendolo con il
ricorso a strumenti palesemente illegittimi.
Da ultimo, il
Consiglio Superiore della Magistratura, seguendo in ciò un percorso
già inaugurato dal precedente Ministro della Giustizia e seguito
ora anche da quello attuale, sta interferendo con il merito di un
procedimento pendente nella Procura della Repubblica Salerno, dando una
spallata definitiva al principio costituzionale della separazione dei
poteri.
L’autorità amministrativa, infatti, (il
C.S.M., appunto) condiziona il corso di un procedimento penale,
arbitrandosi contro la legge di valutarne negativamente il merito.
Abbiamo così il caso di un decreto di sequestro che viene
confermato (il 9 gennaio 2009) dal competente Tribunale del riesame, che
ne sancisce la legittimità, e che contemporaneamente viene addotto
dal Procuratore Generale della Cassazione, dal C.S.M. e dal Ministro
(più volte sollecitato a intervenire da membri del C.S.M. e dai
vertici di una Associazione Nazionale Magistrati il cui ruolo si fa sempre
più oscuro) quale atto disciplinarmente censurabile, sulla base del
quale fondare sanzioni e addirittura il trasferimento dei magistrati che
lo hanno adottato. Fino all’assurdo della richiesta del Ministro
della Giustizia di sospensione del Procuratore Apicella dallo stipendio
e dalle funzioni.
Sarebbe la prima volta nella storia della
nostra martoriata Repubblica che un atto giudiziario del tutto legittimo
viene usato come strumento di persecuzione dei magistrati che lo hanno
adottato proprio dall’organo che ne dovrebbe garantire
l’indipendenza.
L’altra particolarità dei
casi qui in discussione sta nel fatto che la Procura Generale della
Cassazione, il C.S.M., il Ministro della Giustizia e addirittura
l’A.N.M. operano in tale preoccupante accordo da essere addirittura
i vertici dell’A.N.M. e il Presidente della Prima Commissione del
C.S.M. ad auspicare e sollecitare pubblicamente con interventi sugli
organi di informazione l’azione del Procuratore Generale e del
Ministro.
Il tutto avviene, poi, in un contesto di
disinformazione dovuto in parte a scarsa professionalità dei
giornalisti, in parte, purtroppo, a vero e proprio doloso depistaggio.
Sorprende non poco, per esempio, che NESSUN giornale abbia
dato la notizia della conferma del decreto di sequestro di Salerno da
parte del Tribunale del riesame di quella città. Eppure è
una notizia molto importante.
Così come impressiona
l’unanimismo con il quale è stata fatta passare una
ricostruzione dei fatti di Catanzaro come uno “scontro fra
Procure”.
In relazione alla complessità delle
vicende in questione, questo mio scritto è inevitabilmente molto
(troppo) lungo e me ne scuso.
Mi sembra, però, che a
fronte dell’accumulo di accuse e iniziative punitive sempre
più numerose nei confronti dei colleghi di Salerno (Luigi Apicella,
Gabriella Nuzzi e Dionigio Verasani), sia utile offrire a chi non li
avesse strumenti di conoscenza e critica utili a valutare la fondatezza o
no, quanto meno sotto il profilo giuridico, delle iniziative in questione.
L’analisi tecnica di queste vicende è
indispensabile, perché si possa valutare se gli strumenti
utilizzati per interferire con le indagini di Catanzaro e di Salerno
siano effettivamente legali o lo siano solo apparentemente; se chi ha
impedito il lavoro di De Magistris e impedisce oggi quello di Apicella,
Nuzzi e Verasani lo sta davvero facendo, come dice, per amore delle regole
o in violazione e spregio di esse e, peggio, dei valori e dei principi
della Costituzione democratica.
Dividerò la mia analisi
di questa vicenda in due scritti, occupandomi in questo degli aspetti per
così dire tecnico giuridici e in altro successivo di quelli
politico-culturali.
Questi scritti vogliono essere il mio
modesto contributo alla causa della giustizia e dell’indipendenza
della magistratura, oggi tragicamente vulnerata proprio da coloro che si
spacciano per i suoi tutori, e la mia presa di posizione personale di
piena e incondizionata solidarietà a Luigi De Magistris, Luigi
Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio Versani, che pagano con la propria
persona l’impegno della ricerca della giustizia e della
verità.
Mi appare evidente che la gravità dei
fatti che stanno accadendo trascende ampiamente le vicende personali di
questi colleghi e che, dunque, di esse tutti dobbiamo occuparci
perché non riguardano solo quei miei colleghi, ma tutti i
cittadini italiani, che sanno adesso con clamorosa evidenza che il loro
diritto ad avere giustizia non potrà trovare attuazione quando
questo disturberà gli interessi di chi a vario titolo è
più potente o può meglio “interferire”.
A me pare che, come detto da tanti (e negato da troppi), il nostro
Paese si trovi a uno snodo cruciale della sua storia e precipiti –
ritengo senza oggettiva possibilità di fermare questa deriva, che
è collettiva, culturale e morale – verso esiti
autoritario/fallimentari identici a quelli che abbiamo visto in noti paesi
dell’America latina.
Come la storia ci insegna che sempre
accade in questi casi, quando la tragicità dei fatti avrà
raggiunto livelli di non ritorno, ci si chiederà “come sia
potuto accadere”.
E si troveranno alibi e capri
espiatori.
Ma la colpa sarà stata, come sempre, di
tutti e di ciascuno.
Hitler, Mussolini, Stalin non avrebbero
potuto fare ciò che hanno fatto se ciascuno dei loro concittadini
avesse onorato i propri doveri morali e giuridici.
Una delle
cose dell’epoca fascista che ancora mi turba di più è
il
parere
con il quale il Presidente del Consiglio di Stato, Santi Romano, illustre
giurista, si prestò a dare legittimazione alle ambizioni
imperialiste di Mussolini.
Credo che tutti in questo tempo
dobbiamo sentire il dovere di non sottrarci alle nostre
responsbailità e, in ogni caso, a me preme di separare le mie da
quelle di chi, con la sua azione e/o con i suoi opportunistici silenzi e
prudenti distinguo, sta consentendo che accada ciò che fino a
qualche anno fa abbiamo creduto non sarebbe mai potuto accadere.
L’ANTEFATTOL’antefatto
delle vicende odierne è che la Procura della Repubblica di Salerno
è stata investita tempo fa da numerose denunce contro il Luigi De
Magistris.
Indagando sui fatti oggetto di quelle denunce, la
Procura di Salerno è pervenuta alla convinzione della assoluta
infondatezza delle stesse – sancita nella richiesta di archiviazione
che si può leggere
qui
– e alla convinzione che si dovesse ipotizzare la grave
illiceità delle condotte di chi aveva dato luogo allo
“scippo” delle inchieste a De Magistris di cui si è
detto sopra.
Sulla base di questa ipotesi investigativa, la
Procura di Salerno ha avviato una serie di complesse e articolate
indagini.
Ovviamente, non è mia intenzione –
perché non ne ho in alcun modo gli strumenti – dire se
l’ipotesi investigativa in questione sia o no fondata. Accertare
questo spetta, a termini della Costituzione repubblicana, al competente
pubblico ministero prima e, su sua sollecitazione, al giudice per le
indagini preliminari poi, accogliendo o rigettando richieste del pubblico
ministero di archiviazione o di rinvio a giudizio.
Questo
è il cuore del problema: la regola costituzionale per la quale
queste cose le deve decidere il giudice naturale contro la pretesa del
“potere” di deciderlo lui, da sé stesso o con
l’aiuto del C.S.M., che dovrebbe perseguire tutt’altri fini.
Perché il C.S.M. è posto a tutela dell’indipendenza
dei magistrati e non a strumento di controllo degli stessi secondo i
desiderata del potere politico.
Nell’ambito delle
indagini svolte, la Procura di Salerno ha ritenuto che fosse utile e, per
certi versi, anche necessario acquisire atti in possesso della Procura
Generale di Catanzaro. Quella che aveva illegittimamente avocato una delle
inchieste di De Magistris (preciso che definisco qui
“illegittima” l’avocazione in questione perché,
come riconosciuto da tutti indistintamente, compiuta al di fuori delle
previsioni della legge).
Il Procuratore di Salerno dr Apicella
ha chiesto ben sette volte e per molti mesi alla Procura Generale di
Catanzaro copie degli atti che riteneva necessari, non riuscendo a
ottenerli.
Questo ha fatto sì che Marco Travaglio, in
un articolo pubblicato da L’Espresso dal titolo “
Presidente,
perché si stupisce?”, scrivesse: «E poi Salerno
aveva chiesto quegli atti a Catanzaro sette volte in dieci mesi, ma
invano, informandone costantemente il Csm e il Pg della Cassazione. Ma
né il Csm né il Pg avevano mosso un dito per sbloccare
l’impasse e trasferire o sospendere le toghe inquisite. Salvo, si
capisce, De Magistris: cioè la vittima del presunto
complotto».
A fronte di ciò, la Procura della
Repubblica di Salerno ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro,
che può essere letto integralmente seguendo le istruzioni che si
trovano a questo
link
.
E il 2 dicembre 2008 lo ha fatto eseguire.
Questo
decreto, per le ragioni che esporrò qui appresso, è del
tutto legittimo e – che è la cosa tecnicamente decisiva
– tale è stato ritenuto dal competente Tribunale del riesame
che, il 9 gennaio scorso, lo ha confermato quasi integralmente (con una
parziale riforma limitata ad alcuni aspetti marginali del caso).
Misteriosamente (o no) di tale conferma del Tribunale del riesame
non si trova traccia su alcun giornale.
Nel procedimento in
corso alla Procura di Salerno i magistrati della Procura Generale di
Catanzaro hanno il ruolo degli indagati per reati molto gravi.
E ribadisco quanto già detto a proposito del fatto che non
è questa la sede per stabilire se siano colpevoli o no; allo stato
devono presumersi, come tutti, innocenti fino a prova contraria, ma
dovrebbero prendere atto di essere, come tanti altri comuni cittadini,
“indagati”, con tutto ciò che questo giuridicamente
comporta.
Ma invece i magistrati di Catanzaro non si ritengono
cittadini come tutti gli altri e, dunque, si rifiutano di rispettare un
provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria competente
e reagiscono con modalità che lasciano stupefatti.
IL “CONTROSEQUESTRO” Il
Procuratore Generale di Catanzaro Iannelli, infatti,
nell’immediatezza dell’esecuzione del provvedimento di
perquisizione e sequestro rilascia una serie di inaccettabili
dichiarazioni alla stampa, con le quali contesta la legittimità
dell’operato dei magistrati che lo stanno inquisendo e, cosa mai
vista prima, magistrati della Procura Generale di Catanzaro adottano un
decreto di “controsequestro” assolutamente illegittimo e
abnorme sotto diversi profili.
Il testo integrale del
provvedimento si può leggere a questo
link.
Il provvedimento è illegittimo e abnorme sotto diversi
profili.
Il primo riguarda il fatto che esso è stato
adottato da magistrati che versavano in condizioni di incompetenza
funzionale, di incompetenza territoriale e di obbligo di astensione.
Incompetenza funzionale, perché la Procura Generale non
può promuovere nuovi procedimenti penali, ciò essendo
riservato esclusivamente alla Procura della Repubblica.
Nella
consapevolezza di tale “ostacolo tecnico”, gli indagati della
Procura Generale di Catanzaro qualificano, nel provvedimento qui in
discussione, i reati che ipotizzano a carico dei magistrati che stanno
indagando su di loro come “connessi” a quelli oggetto del
procedimento avocato. Ma è di tutta evidenza come la costruzione di
tale “connessione” sia tecnicamente indifendibile.
I magistrati della Procura Generale di Catanzaro spingono la loro
forzatura fino a sostenere che le perquisizioni e il sequestro di cui
erano destinatari sarebbero stati posti in essere dai magistrati di
Salerno per favorire gli indagati del procedimento “Why not”.
Tesi del tutto illogica.
Sotto il profilo logico,
infatti, ci si sarebbe potuti spingere al più – e non senza
molta audacia – a sostenere che quei provvedimenti favorivano (in
qualche misterioso e incomprensibile modo) “di fatto” gli
indagati di “Why not”, ma insostenibile appare che questa
fosse addirittura l’intenzione, tecnicamente il dolo specifico,
degli inquirenti di Salerno.
E oltre all’incompetenza
funzionale l’incompetenza territoriale, competente essendo, ai sensi
dell’art. 11 c.p.p., la Procura della Repubblica di Napoli.
Infine, essendo essi indagati, i magistrati che hanno adottato il
“controsequestro” versavano in una condizione di clamoroso
obbligo di astensione.
Ciò che in sostanza è
accaduto è che degli indagati hanno impedito l’esecuzione di
un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria
adottandone uno illegittimo essi stessi.
Come osservato da un
collega su una mailing list di magistrati, sarebbe come se un Procuratore
della Repubblica destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare,
invece che fare ricorso al Tribunale del riesame come ogni cittadino, ne
impedisse l’esecuzione disponendo il sequestro dell’auto dei
Carabinieri venuta a catturarlo, comprendendo nel sequestro le armi dei
militari, così da impedire che essi portino coattivamente ed
esecuzione il legittimo ordine del giudice.
Il Procuratore
Generale Iannelli rende poi a “Tele Cosenza” una surreale
intervista ad occhi bassi (che si può vedere a questo
link), nel corso
della quale definisce “eversivo” il provvedimento dei colleghi
di Salerno.
Laddove, invece, se qualcosa in questa storia
è stato “eversivo” è tutto ciò che ha
impedito l’esecuzione di un provvedimento giudiziario legittimo.
Il “controsequestro” di Catanzaro, oltre a
provenire da magistrati che, per le ragioni appena esposte, non avevano il
potere di emetterlo, impressiona anche per le sue motivazioni di merito.
Esse, peraltro, benché palesemente infondate, sono
state riprese nei provvedimenti del Procuratore Generale della Cassazione
e del C.S.M. nei confronti dei magistrati di Salerno.
Va
osservato anche con una certa sorpresa che il Procuratore Generale della
Cassazione ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti dei
magistrati di Salerno e ha chiesto addirittura il trasferimento cautelare
urgente del Procuratore di Salerno dr Apicella, ma nulla ha fatto, che si
sappia, fino ad oggi nei confronti dei magistrati di Catanzaro.
Sicchè, dopo la mistificazione della “guerra fra
Procure”, si è proceduto alla “repressione” della
sola Procura di Salerno. Si deve ipotizzare che sul punto le cose sono
destinate a mutare ora che il Ministro della giustizia è
intervenuto anche nei confronti dei magistrati di Catanzaro, ma la
circostanza appena sottolineata non è di poco rilievo.
Nelle imputazioni e nella motivazione del decreto di
“controsequestro” di Catanzaro si sostiene che la tesi
investigativa dei magistrati di Salerno dell’esistenza di un
“complotto” in danno di De Magistris sarebbe assurda e messa
in piedi per ragioni di interesse privato.
Come si è
già detto, in una democrazia (perché nel fascismo e nello
stalinismo le cose stanno proprio all’opposto) stabilire questo non
compete di certo in alcun modo agli indagati, né al Procuratore
Generale della Cassazione, né al C.S.M., né al Ministro
della giustizia. Ma solo ai giudici di Salerno. A oggi, come si è
detto, il Tribunale di Salerno ha ritenuto legittimi e fondati i
provvedimenti contestati dai magistrati della Procura Generale di
Catanzaro.
Nella motivazione del “controsequestro”
si stigmatizza il fatto che Luigi De Magistris è stato sentito
molte volte dalla Procura di Salerno come parte offesa e persona informata
sui fatti.
Lo stupore dinanzi a questa circostanza è
privo di fondamento e dispiace non poco che lo si ritrovi anche, come si
vedrà, nel provvedimento della Procura Generale della Cassazione.
E’, infatti, assolutamente NORMALE che un teste e/o una
persona offesa vengano sentiti moltissime volte dai magistrati inquirenti,
quando ciò è reso necessario o opportuno dalle
peculiarità e complessità del caso.
Quante volte
è stata sentita la “teste Omega” nel corso delle famose
indagini milanesi sul sen. Previti?
Quante volte sono stati
sentiti i testi chiave nel corso delle indagini per la strage di Ustica?
Quante volte sono stati sentiti i testi chiave delle indagini
su Gladio o sulla vicenda Moro o sulla strage di Capaci?
Quante
volte vengono sentiti comuni malfattori che – nel ruolo c.d. di
“pentiti” – raccontano ai pubblici ministeri complesse
vicende criminali?
Dunque, perché mai dovrebbe essere
ritenuto “strano” o peggio “anomalo” che un
magistrato che riferisce agli inquirenti fatti numerosi, complessi e,
nell’ipotesi d’accusa, gravissimi venga sentito tutte le volte
che è necessario a verbalizzare le moltissime cose che ritiene di
dover riferire?
E come deve giudicarsi il fatto che, per
mettere in cattiva luce l’operato dei magistrati di Salerno, si
spacci per “anomalo” ciò che ogni magistrato inquirente
sa essere assolutamente “normale”?
Nella
motivazione del “controsequestro” si tira fuori poi un altro
argomento che verrà utilizzato da tutti per “attaccare”
i magistrati di Salerno.
Si sostiene che sarebbe illegittimo e
fonte di grave danno ingiusto il sequestro, da parte degli inquirenti di
Salerno, degli atti in originale.
E’ questa
un’altra accusa palesemente pretestuosa. E impressiona non poco che
la si ritrovi anche questa nell’atto di incolpazione del Procuratore
Generale della Cassazione.
La suggestione che si intende
produrre è duplice.
Sotto un primo profilo si dà
ad intendere che il sequestro degli atti in originale sarebbe abnorme.
Sotto altro profilo si sostiene che esso arrecherebbe danno al normale
corso dell’attività della Procura Generale di Catanzaro.
Entrambe le tesi sono palesemente prive di fondamento.
Quanto alla prima, è pacifico e mai è stato
controverso che il pubblico ministero che svolge delle indagini ha il
potere – e quando ne ricorrono i presupposti il dovere – di
sequestrare atti e documenti anche in originale.
Tale potere
è talmente pacifico che l’art. 258 c.p.p. dispone
testualmente:
«1. L’autorità giudiziaria
può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati,
restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è
mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a
rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano
legittimamente».
Dunque, “può” e non
“deve” fare estrarre copie e può anche mantenere il
sequestro degli originali, autorizzando il rilascio di copie a coloro che
detenevano gli originali.
Il 2° comma della norma dispone
che «2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o
certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità
giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali
copie, estratti o certificati del sequestro esistente».
Dunque, il sequestro può anche permanere sugli originali.
Il 4° comma della norma dispone che «4. Se il documento
sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa
essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di
farne estrarre copia, l’intero volume o registro rimane in deposito
giudiziario».
Dunque, non solo il P.M. procedente si
può tenere l’originale, ma, se inevitabile, si tiene anche
tutto quanto è inscindibilmente connesso all’originale.
In nessun modo il P.M. procedente è obbligato ad acquisire
solo le copie degli atti che gli interessano.
La Corte Suprema
sul punto è inequivoca. Cass. Pen. Sez. VI, 18 maggio 2006, n.
19743, ha statuito, infatti, che «è legittima la
perquisizione ed il sequestro degli atti e documenti dell’ufficio
edilizia e urbanistica del Comune, disposti nell’ambito di un
procedimento avente per oggetto fatti di corruzione, falso e violazioni
della legge urbanistica, in quanto funzionali alla acquisizione di
elementi di prova in ordine ai reati prospettati; né il ricorso
allo strumento dell’esibizione di cui all’art. 256 c.p.p.
rappresenta una via obbligata per l’autorità giudiziaria
procedente, trattandosi, invece, di una facoltà rimessa alla sua
discrezionalità e potendo essere legittimamente adottato lo
strumento della perquisizione e del sequestro anche presso le pubbliche
amministrazioni qualora si ritenga più idoneo
all’acquisizione delle prove in ordine al reato per cui si
procede».
Dunque, del tutto incomprensibile e palesemente
privo di fondamento appare lo stupore manifestato dagli indagati di
Catanzaro nel loro “controsequestro”, così come i
riferimenti a questo aspetto della questione che si rinvengono anche
nell’incolpazione del Procuratore Generale della Cassazione e nel
provvedimento di apertura della pratica ex art. 2 da parte del C.S.M..
Molte sono le ragioni per le quali il P.M. procedente
può ritenere utile acquisire gli atti in originale.
Fra
le tante, cito, a mero titolo di esempio, le seguenti:
1. accertare, con un atto a sorpresa come la perquisizione, se negli
atti vi sono note (per esempio a matita o con dei post-it), appunti
privati (un numero di telefono su un foglietto, un memento
dell’interessato), manomissioni di qualsiasi genere;
2. esaminare i documenti con calma presso il proprio ufficio e
valutare lì se e cosa fotocopiare, facendo apporre ai propri
funzionari le attestazioni di conformità delle copie agli
originali;
3. assicurarsi che le copie ritenute utili siano
complete e non, per qualunque ragione, foss’anche accidentale,
monche o imperfette.
Dunque, se io pubblico ministero ipotizzo
che degli altri pubblici ministeri stiamo svolgendo il loro lavoro in
maniera illegale (per esempio, come ipotizzato da un magistrato nella sua
deposizione resa a Salerno a carico dei colleghi di Catanzaro), tendendo
a favorire l’uno o l’altro indagato, del tutto legittimamente
posso ritenere opportuno acquisire gli atti di quelle indagini così
come sono, per vedere se fra le carte vi sono elementi che potrebbero
confermare o smentire l’ipotesi investigativa.
D’altra parte, proprio nell’imputazione elevata nel
“controsequestro” (al capo B) si afferma che i magistrati di
Salerno hanno «sequestrato tutto il fascicolo processuale,
nonché elaborazioni e appunti privati dei P.M., nonché i
telefonini, computer e quant’altro ai Magistrati di Catanzaro».
Dunque, come testé ipotizzato, interesse per
elaborazioni e appunti privati degli indagati, nonché, ovviamente,
telefonini e computer, nei quali si potrebbe trovare traccia di contatti
con le persone che si ipotizza essi volessero favorire.
Tutta
roba che non si sarebbe potuta ottenere chiedendo cortesemente copie degli
atti agli indagati.
Con riferimento all’altro profilo
prospettato, esso è, se possibile, ancor più infondato.
Ciò che assume la Procura generale di Catanzaro
– e anche il P.G. Iannelli a “Tele Cosenza” e, appresso
a lui, il Procuratore Generale della Cassazione e il C.S.M. –
è che il sequestro degli atti in originale costituirebbe un
“esproprio” dei fascicoli e un fatto paralizzante
l’attività giudiziaria di Catanzaro.
Per capire
quanto ciò sia falso basta un triplice ordine di considerazioni.
La prima, empirica, consistente nell’osservare quante
migliaia di volte ogni giorno le più diverse Procure sequestrino i
più diversi atti in originale senza che ciò venga additato
a “Tele Cosenza” o a “Tele Forlimpopoli” come
attentato alle prerogative degli uffici che subiscono il sequestro.
Quando si sequestra una cartella clinica, l’ospedale non
accusa i pubblici ministeri di attentare alla salute dei cittadini. Quando
si sequestrano in originale gli atti di una pratica di concessione
edilizia, il sindaco non insorge lamentando l’attentato ai suoi
poteri.
La seconda considerazione – questa volta
giuridica – si fonda sul già citato art. 258 c.p.p., che,
come si è visto, consente al pubblico ministero procedente la
scelta fra due opzioni: tenere in sequestro gli originali e consegnare a
chi ha subito il sequestro copie che gli consentano di procedere nelle
sue attività oppure estrarre copie da tenere per sé e
restituire gli originali.
Ergo, i pubblici ministeri di Salerno
avrebbero tenuto presso di sé gli atti per il tempo necessario a
farne delle copie e restituire gli originali, oppure, se avessero tenuto
gli originali, i magistrati di Catanzaro avrebbero ottenuto, ex art. 258
c.p.p., nel tempo strettamente necessario a farle, le copie.
E’ interessante osservare a margine che la legittimità
dei sequestri di effetti personali di alcuni dei magistrati indagati
emerge con tale evidenza che costoro non hanno fatto ricorso per riesame
con riferimento ad essi (per la parte soggetta al riesame, il
provvedimento, come si è detto, è stato confermato dal
Tribunale).
La terza considerazione, sempre in diritto,
riguarda il fatto che, in ogni caso, qualunque siano le conseguenze di un
atto legittimo – nella specie la perquisizione e il sequestro
– esso, se appunto legittimo, resta tale.
Dunque,
l’indignazione espressa dai coindagati di Iannelli e dal Iannelli
medesimo a “Tele Cosenza” per quella che viene descritta come
una sorta di “lesa maestà” (si sono permessi di
trattare dei magistrati come degli indagati!) non ha alcun fondamento
giuridico e appare come l’ennesima manifestazione di quella
dannosissima cultura per la quale ancora oggi dentro la magistratura i
Presidenti di Corte e i Procuratori Generali vengono chiamati –
senza che vi si oppongano – con l’appellativo di
“eccellenza”, abrogato per legge alla fine degli anni
‘40.
Resta da aggiungere una considerazione sulla tesi
espressa ad occhi bassi da Iannelli a “Tele Cosenza”, secondo
la quale ciò che è accaduto a Catanzaro sarebbe un fatto
senza precedenti.
Ciò è con evidenza non vero.
Nonostante Iannelli lo ignori, i magistrati sono esseri umani
e cittadini come tutti gli altri e, dunque, una certa percentuale di loro
commette reati, a volte anche gravi.
Sicché è
già capitato moltissime volte che essi vengano assoggettati a
perquisizioni, sequestri, arresti e simili. Senza che questo causi
particolari reazioni.
Basti ricordare per tutti la vicenda
della perquisizione disposta ed eseguita personalmente dal Procuratore
della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli nei confronti del
Procuratore presso la Pretura di Cagliari Luigi Lombardini, che nel corso
della stessa si uccise sparandosi un colpo di pistola.
Immaginate cosa sarebbe oggi di Apicella, Nuzzi e Verasani se a Catanzaro
fosse accaduta una cosa del genere.
Caselli, come era giusto
che fosse, non subì alcuna “ritorsione”.
Oppure il caso di un magistrato arrestato e condannato per avere
assassinato il marito della sua amante e averne seppellito il corpo nel
giardino di casa propria.
Insomma, anche se Iannelli ritiene il
suo ufficio titolare di una immunità che tutti sconoscevamo (una
sorta di “lodo Catanzaro”), egli e i suoi colleghi vanno,
invece, ritenuti degli indagati come tutti gli altri e ciò che
hanno subito è ciò che ogni giorno subiscono migliaia di
cittadini italiani, senza fare sceneggiate a “Tele Cosenza”.
LA CAMPAGNA DI STAMPA
Il
“controsequestro” fin qui commentato innesca una serie di
eventi paradossali.
Infatti, già poche ore dopo la sua
adozione, l’intero Paese, invece di prendere atto che si trattava
di un atto assolutamente illegittimo e abnorme e trattarlo per ciò
che è, diviene vittima di una campagna di stampa, per la quale
saremmo davanti a una “guerra fra Procure”. Geniale
invenzione per “fare ammuino” e “buttarla in
caciara”.
Ciò che è accaduto è,
in realtà, soltanto l’esecuzione di un atto giudiziario
legittimo (come sancito dal competente Tribunale del riesame) nei
confronti di alcuni magistrati affetti da sindrome della casta, che
invece di comportarsi come normali cittadini e fare i ricorsi (che poi
hanno perso e forse proprio perché sapevano che li avrebbero persi)
previsti dalla legge, hanno dato luogo a ciò che ho fin qui
descritto.
Menti raffinatissime hanno, invece, trovato furbo
trasformare la resistenza illegittima di alcuni indagati avverso legittimi
provvedimenti degli indaganti in una “guerra fra Procure” e
così ormai viene trattata da tutti questa vicenda.
Sul
perché questo è una autentica mistificazione, rinvio ai
seguenti scritti: “Panni immondi”, “Il dito e la
luna”, “Non consentiamo che la si butti in caciara”,
“Le inchieste di De Magistris e la mistificazione che logora la
credibilità dei magistrati”, “Marco Travaglio: “
La guerra tra Procure è una balla””, “Cosa sta
veramente succedendo a Catanzaro. Lo scontro finale tra politica e
magistratura.”, “Generalia non sunt appiccicatoria: ovvero
della posizione assunta dall’A.N.M. nella vicenda di
Catanzaro”
La cosa che non deve sfuggire è che
alla caciara in questione partecipano attivamente autorevoli responsabili
di importanti istituzioni e, soprattutto, membri del C.S.M. e
“responsabili dell’A.N.M.”.
Costoro, invece
di mantenere il doveroso riserbo istituzionale (quelli del C.S.M.) e la
dovuta obiettività (quelli dell’A.N.M.) e invece di
“sedare gli animi” segnalando come nulla di sconvolgente era
accaduto se non l’esecuzione di un normale provvedimento
giudiziario, hanno fatto a gara a rendere infuocate dichiarazioni stampa
piene di sdegno, per lo più anche infondate in fatto.
Basti pensare alla menzogna dei magistrati “costretti a
denudarsi” (traduzione impropria del concetto legale di
“perquisiti nella persona”) e alle parole di Nicola Mancino,
che ora, dopo avere detto ai giornali che a Catanzaro sono accadute
“cose gravissime” ad opera dei magistrati di Salerno, dovrebbe
essere il Presidente del collegio che ne giudicherà la
responsabilità disciplinare.
Perché quelli del
C.S.M. non riescono proprio a scegliere definitivamente fra fare i giudici
disciplinari con la correttezza e riservatezza che il ruolo impone, e fare
caciara in televisione alla stregua di un qualunque opinionista del
momento (vedi il caso emblematico di Letizia Vacca che anticipa giudizi a
reti unificate, esprimendo pesanti apprezzamenti su magistrati soggetti
al suo giudizio).
Lascia di stucco, quindi, che poi lo stesso
C.S.M. e la Procura generale della Cassazione ascrivano a
responsabilità dei colleghi di Salerno la caciara fatta dai
giornali e dallo stesso C.S.M. e dall’A.N.M. alimentata, si deve
temere “ad arte”.
In più, per non farci
mancare nulla, il Segretario generale dell’A.N.M. Cascini se ne va
ad Annozero e davanti a 4,5 milioni di telespettatori si avventura in
giudizi di merito sulla asserita illegittimità del provvedimento
di Salerno, poi invece confermato dal Tribunale del riesame, tacendo con
ostinazione qualunque rilievo sulla condotta dei magistrati di Catanzaro
e su tutto quanto accaduto in quello sfortunato distretto negli ultimi
anni.
Della performance di Cascini ho già scritto in
“
L’A.N.M.
disvelata in diretta Tv”, su Micromega, dove si può anche
vedere il video dell’intervento del Segretario dell’A.N.M..
LA PROCEDURA EX ART. 2
Avviata
la “campagna di stampa”, il C.S.M. promuove con inusitata
celerità una procedura ex art. 2 della legge delle guarentigie a
carico del Procuratore di Salerno Apicella.
La comunicazione
di apertura del procedimento si può leggere a questo
link.
L’atto è palesemente illegittimo per una ragione
di tutta evidenza.
Prima della recente riforma, la procedura
di trasferimento ex art. 2 della legge sulle guarentigie era praticabile
nel caso di situazioni di ipotizzata incompatibilità
“anche” incolpevoli.
Dopo la riforma, essa
è praticabile SOLO nel caso di situazioni ipotizzabili come
incolpevoli.
Dunque, nel momento in cui si ascrivono al dr.
Apicella condotte che configurerebbero ipotesi di responsabilità
disciplinare, la procedura ex art. 2 era ed è impraticabile.
Ciò è perfettamente noto a tutti i consiglieri del
C.S.M..
E l’illegittimità sul punto del loro
operato emerge anche dalle parole – come sempre alla stampa
(perché si tratta di un incorreggibile esternatore) – del
Presidente della Prima Commissione avv. Ugo Bergamo.
Come si
può leggere in una notizia di agenzia della Adnkronos, a questo
link, Bergamo
dice: “Noi valutiamo INCOLPAZIONI specifiche che riguardano
comportamenti NON COLPOSI dei magistrati”.
E’ il
paradosso logico e semantico delle “incolpazioni” per fatti
“incolpevoli”. Il nuovo mostro giuridico del C.S.M..
Utilizzando le categorie usate dal P.G. Delli Priscoli nelle vicende
Forleo e De Magistris, si direbbe: un atto con evidenza
“abnorme”.
Ma c’è di più,
perché il Presidente Bergamo
dice anche alla
stampa di auspicare che il Ministro della Giustizia e il Procuratore
Generale della Cassazione si affrettino a promuovere l’azione
disciplinare contro il dr Apicella.
In sostanza, Bergamo
confessa nei fatti di rendersi conto che l’apertura della procedura
ex art. 2 è abusiva e illegittima e auspica che, mentre lui e i
suoi colleghi “prendono tempo”, i promotori dell’azione
disciplinare provvedano a creare le condizioni per uscire
dall’imbarazzo.
Le parole del Consigliere Bergamo
descrivono uno scenario davvero originale.
Un giudice (il
C.S.M. in sede disciplinare) che auspica l’iniziativa del pubblico
ministero (il P.G. della Cassazione e il Ministro, in sede disciplinare),
promettendo sentenze a breve (testualmente “se non prima delle
feste, entro l’anno”).
E tutto ciò dopo
avere anticipato giudizi e avere promosso una procedura ex art. 2
totalmente al di fuori degli ambiti previsti dalla legge.
In
sostanza, sarebbe come se io, giudice penale, prima mi convocassi davanti
una persona trattandola da imputato e raccontando ai giornali come e
qualmente lo condannerò al più presto e a pene gravi; poi
mi rendessi conto che forse non posso giudicarmi da me e al di fuori delle
procedure e garanzie di legge persona neppure ancora imputata dal
competente pubblico ministero; e allora, avendo frenesia di
“arrivare al risultato” (“se non prima delle feste,
entro l’anno”) e trovando inutilmente burocratico il rispetto
di regole e garanzie, mandassi gli atti al P.M. sollecitandolo a mandarmi
a giudizio la persona in questione, promettendo ai giornali che la
condannerò, come dice Bergamo, appunto, “se non prima delle
feste, entro l’anno”.
Ciliegine sulla torta:
- la precisazione che tutto questo Bergamo fa
“nell’ambito di una doverosa collaborazione” (!?) fra
giudice e promotore dell’azione;
- e una procedura
segretissima, i responsabili della quale hanno una autentica frenesia di
anticipare a giornali unificati giudizi di ogni genere.
Alla
faccia del “rispetto delle regole” sbandierato dal C.S.M. per
rilegittimarsi (è sempre lo stesso Bergamo a dire ai giornalisti
che il C.S.M. intende approfittare di questa occasione per
“recuperare credibilità”).
Il paradosso
dell’invito al P.M. a darsi da fare era già presente,
peraltro, qualche giorno prima, in una
dichiarazione
dei “vertici dell’A.N.M.” che avevano auspicato,
appunto, il tempestivo intervento del Ministro.
C’è da restare basiti.
Ma non finisce qui.
Perché la procedura ex art. 2, oltre a essere
radicalmente illegittima nei suoi stessi presupposti, viene fondata su
incolpazioni palesemente pretestuose.
La lettura
dell’atto in questione (come detto, leggibile a questo
link)
ci fa scoprire che si addebita al dr Apicella quanto segue: «nel
corso dell’iter di acquisizione di atti del procedimento n. 1/2007
Reg. Avoc. P.G. (cosiddetto Why Not) pendente in fase di indagini avanti
alla Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro a seguito
di avocazione (acquisizione ritenuta necessaria e concordata con i
sostituti del suo ufficio titolari del procedimento), a fronte delle
ritenute resistenze opposte dall’ufficio richiesto, anziché
adoperarsi per cercare una soluzione congrua che consentisse comunque di
pervenire al risultato dell’acquisizione delle copie degli atti
d’interesse né considerando l’adozione del possibile
rimedio previsto dall’art. 258 c.p.p. assumeva un atteggiamento
conflittuale e di pregiudizio sull’operato dei magistrati di
Catanzaro e incompatibile con i doveri di indipendenza e di
terzietà propri di ogni magistrato».
Si tratta di
un’accusa letteralmente assurda, fondata su considerazioni assurde.
In sostanza, si contesta al dr Apicella di non avere fatto di
tutto per evitare la perquisizione e il sequestro.
Ma davvero
non è proprio possibile capire perché mai il dr Apicella
avrebbe dovuto cercare di evitare un atto in questo caso tanto opportuno
(e tale ritenuto anche dal Tribunale in sede di riesame) come la
perquisizione e il sequestro.
Per un verso, infatti, quelle
che maliziosamente il C.S.M. descrive come “ritenute
resistenze” dei catanzaresi alla consegna degli atti richiesti, non
sono affatto resistenze “ritenute”, ma vengono riferite dai
colleghi di Salerno come resistenze “effettive”.
Per altro verso e decisivamente, solo la perquisizione e il sequestro
– e non certo in nessun caso la richiesta di copie – potevano
consentire la ricerca di eventuali prove di contatti fra gli indagati e
coloro che la Procura di Salerno ipotizza che essi stessero favorendo.
In sostanza, telefonini, computers e appunti personali
potevano essere acquisiti in maniera genuina solo con un atto a sorpresa
come la perquisizione e il sequestro.
Incomprensibile è
poi la lettura dell’art. 258 c.p.p. che dà il C.S.M..
Nell’atto si parla, infatti, di “rimedio” di cui
all’art. 258 c.p.p. dando a intendere che il C.S.M. ritenga che il
P.M. sia obbligato a limitarsi ad acquisire solo copia degli atti che
ritiene utili alle sue indagini.
In realtà, come
già esposto, come chiarissimo nella norma e come chiaramente
spiegato dalla Corte di Cassazione, «è legittima la
perquisizione ed il sequestro degli atti e documenti dell’ufficio
edilizia e urbanistica del Comune, disposti nell’ambito di un
procedimento avente per oggetto fatti di corruzione, falso e violazioni
della legge urbanistica, in quanto funzionali alla acquisizione di
elementi di prova in ordine ai reati prospettati; né il ricorso
allo strumento dell’esibizione di cui all’art. 256 c.p.p.
rappresenta una via obbligata per l’autorità giudiziaria
procedente, trattandosi, invece, di una facoltà rimessa alla sua
discrezionalità e potendo essere legittimamente adottato lo
strumento della perquisizione e del sequestro anche presso le pubbliche
amministrazioni qualora si ritenga più idoneo
all’acquisizione delle prove in ordine al reato per cui si
procede» (Cass. Pen. Sez. VI, 18 maggio 2006, n. 19743).
E d’altra parte, se ciò che si sostiene nell’atto
del C.S.M. avesse un qualche senso, si dovrebbe pretendere che sempre i
pubblici ministeri preghino con cortesia gli indagati di consegnare
ciò che ritengono utili alle indagini.
Presto avremo
dei P.M. incriminati disciplinarmente, perché si sono permessi di
disporre il sequestro dei libri contabili di una società invece di
chiedere con cortesia ai suoi amministratori di rilasciarne delle copie.
Si contesta poi ancora che «all’esito di detto
iter concordava con i sostituti titolari dell’indagine il sequestro
dell’intero procedimento c.d. Why Not da effettuarsi negli uffici
della Procura generale di Catanzaro omettendo, tra l’altro, di
precisare che il sequestro era disposto al fine di trarre copia dei
documenti utili con successiva immediata restituzione degli atti,
così determinando la paralisi delle attività di indagine nel
procedimento “sequestrato”, alimentando e rendendo palese la
conflittualità tra i due uffici giudiziari e tra i magistrati ad
essi addetti e ingenerando nell’opinione pubblica e nelle
istituzioni allarme e preoccupazione in ordine all’equilibrio e
alla ponderazione delle iniziative giudiziarie assunte e dubbi in merito
alla loro strumentalizzazione per finalità diverse da quelle di
giustizia e di accertamento dei fatti».
Incomprensibile
è l’addebito di «non avere precisato che il sequestro
era disposto al fine di trarre copia dei documenti utili con successiva
immediata restituzione degli atti».
Si tratta di
precisazione che nessuno mai inserisce, perché non dovuta e
perché impropria.
Infatti, come si è detto, ai
sensi dell’art. 258 c.p.p. (che il C.S.M. cita, ma che sembra non
tenere in considerazione), è facoltà del pubblico ministero
sequestrante decidere DOPO avere eseguito il sequestro e NON PRIMA se
tenere o no gli originali degli atti o delle copie.
Inoltre,
come pure già detto, il problema prospettato dal C.S.M. in
realtà NON ESISTE, perché, se il P.M. sequestrante non
restituisse gli originali, gli interessati potrebbero ottenere ex art.
258 c.p.p. le copie degli atti medesimi.
Senza alcuna
“paralisi”.
Nell’accusa da ultimo riportata
testualmente, poi, si contesta il fatto di avere alimentato e reso palese
una “conflittualità” fra uffici giudiziari.
Una tale accusa può essere ipotizzata solo tacendo (non si
comprende come) su almeno due decisive circostanze.
La prima
relativa al fatto che ciò che è accaduto non ha coinvolto
due uffici giudiziari che dovevano collaborare fra loro, ma degli
inquirenti e degli inquisiti, fra i quali, ovviamente, non può
prospettarsi l’ipotesi di una “collaborazione”, a meno
di non sconvolgere le regole dei procedimenti penali trasformando
l’attività inquirente da ciò che è a una farsa.
I P.M. d’ora in poi, invece di intercettare, perquisire,
sequestrare, “chiederanno cortesemente”,
“proporranno”, “auspicheranno”, eccetera.
La seconda circostanza relativa al fatto che nessun
“conflitto” vi è comunque fra chi dispone ed esegue un
atto legittimo come la perquisizione e il sequestro e chi lo subisce. Come
nessun “conflitto” vi è fra il vigile urbano che
chiede i documenti e l’automobilista che li consegna.
L’unica attività qualificabile come
“conflittuale” è stata in questo caso quella dei
magistrati di Catanzaro che, emuli di un automobilista che non obbedisce
all’invito del vigile urbano e fugge via, hanno resistito con atti
illegittimi all’attività del magistrati che li indagavano.
LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
Dopo l’avvio della procedura ex art. 2 – illegittima e
ora mandata com’era destino “a binario morto” –
sopraggiunge la contestazione disciplinare.
Va detto, per
inciso, che, diversamente da quanto raccontato ancora una volta
maliziosamente da qualcuno ai giornali e da essi riferito, non è
vero che il Procuratore Apicella, dinanzi alla Prima Commissione del
C.S.M., si sia avvalso della facoltà di non rispondere. In quella
sede egli si è rifiutato di rispondere, contestando la
legittimità del procedimento. Che è cosa radicalmente
diversa.
Il testo della contestazione disciplinare del
Procuratore Generale della Cassazione può essere letto a questo
link.
In breve:
1. Le incolpazioni A1 e A2 consistono
nel sostenere che la motivazione del decreto è solo apparente e
comunque inadeguata.
Ognuno può giudicare da sé
la fondatezza o meno di tale assunto, leggendo la motivazione in questione
(a questo
link)
e valutando se sia effettiva o solo apparente.
A me non pare
per nulla “apparente”.
In ogni caso, questo
è certamente profilo sottratto al sindacato disciplinare.
Sicché l’addebito appare non formulabile.
Dispone, infatti, l’art. 2, comma 2, del d.l,vo. n. 109 del 2006
che : «... l’attività di interpretazione di norme di
diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a
responsabilità disciplinare».
Esso è
conseguente con carattere di necessità al fondamentale principio
costituzionale in materia di giurisdizione per il quale i giudici sono
soggetti soltanto alla legge (art. 101, 2° comma, Cost.), così
come i magistrati del pubblico ministero.
E’ una vita che
il sen. Previti sostiene che i provvedimenti giudiziari che lo hanno
riguardato sono affetti dal vizio di “motivazione apparente”
e reclama vendetta. Evidentemente i suoi argomenti devono avere convinto
il Procuratore generale della Cassazione.
L’insufficienza, l’apparenza, la mancanza,
la contraddittorietà della motivazione sono fra i motivi per i
quali è possibile ricorrere in Cassazione.
E moltissime
volte la Cassazione pone nel nulla provvedimenti giudiziari di ogni genere
perché li ritiene affetti da quei vizi.
Se ogni volta
ciò potesse comportare un addebito disciplinare, si creerebbe una
situazione davvero paradossale.
2. Il problema il Procuratore
generale se l’è posto, tanto che nell’incolpazione A3
si fa espresso riferimento alla «normale insindacabilità
dell’attività giudiziaria di valutazione del fatto e di
interpretazione delle norme (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del
2006)», sostenendo, però, che essa in questo caso sarebbe
venuta meno perché l’atto sarebbe destinato non alla sua
naturale funzione, ma alla sua divulgazione mediatica.
Si
tratta di un processo alle intenzioni che davvero non è possibile
comprendere come venga celebrato.
L’atto in questione era
tanto delicato da avere dato luogo a tutto questo can can.
I
magistrati che lo hanno adottato hanno ritenuto, dunque, di fondarlo su
una motivazione molto molto corposa (e d’altra parte, se la
motivazione fosse stata più breve, li avrebbero accusati di avere
dato luogo a un atto tanto grave e tanto gravido di conseguenze senza
adeguata motivazione).
Tale decisione è certamente
suscettibile di ogni tipo di considerazione – positiva e/o negativa
– ma non si comprende come si faccia ad escludere che la motivazione
serva a ciò a cui sembra servire: convincere tante persone che
evidentemente pregiudizialmente rifiutano l’ipotesi che vi erano
corpose ragioni per disporre quell’atto.
Migliaia di
sentenze hanno fatto clamore sui giornali, per l’oggettivo interesse
di ciò che vi era scritto. Vogliamo dedurne che i loro autori
intendevano fare degli scoop piuttosto che esporre le loro ragioni?
Migliaia di sentenze sono lunghe migliaia di pagine e ricostruiscono
ambienti, contesti, scenari. Mai nessuno si è sognato di
deprecarle.
Chi volesse fare delle verifiche empiriche,
potrà leggere, per esempio, fra le tantissime,
l’interessantissima sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
2247 del 2001 (il testo integrale è a questo
link),
con la quale è stato condannato per concorso in associazione
mafiosa il Presidente di Sezione della Corte di Cassazione dr Corrado
Carnevale. La sentenza (che, va sottolineato, è stata poi riformata
dalla Cassazione che ha assolto il dr Carnevale) riguarda un solo imputato
(mentre il decreto di perquisizione e sequestro di Salerno riguarda un
procedimento con numerosissimi indagati) e una sola imputazione (nel
decreto di Salerno le imputazioni, invece, sono tante). Essa consta di
ben 1.062 pagine e, peraltro, si occupa – come dirò meglio
più avanti – delle condotte di un sacco di persone che non
sono state parti del giudizio. Facendo le dovute proporzioni, il decreto
di Salerno avrebbe dovuto essere non di 1.400, ma di 9.000 pagine.
Riflettendo sui criteri espressi negli atti compiuti avverso il dr.
Apicella e i colleghi Nuzzi e Verasani e, in particolare,
sull’accusa di scarsa prudenza ed equilibrio consistenti
nell’avere dato luogo a un certo clamore, non può che venire
in mente il Presidente Berlusconi che tanto si è lamentato –
ingiustamente in fatto e in diritto – di un avviso di garanzia
inviatogli dalla Procura di Milano in occasionale concomitanza temporale
con la sua partecipazione a un importate assise internazionale (lui ha
detto che l’avviso gli venne notificato in quella assise, ma
ciò non è vero).
Seguendo la linea attualmente
in atto contro i colleghi di Salerno, bisognerebbe punire i magistrati
della Procura di Milano che in quell’occasione, non prendendo in
considerazione la possibilità di forme di comunicazione più
“collaborative”, diedero l’impressione di un
“conflitto” fra istituzioni e furono occasione del can can
che vi fu su quella storia.
3. L’incolpazione sub B
è quella relativa a non avere approfittato della offerta delle
copie da parte dei magistrati di Catanzaro.
Della sua
infondatezza si è già detto ampiamente sopra.
4.
L’incolpazione C ha sostanzialmente lo stesso contenuto di quella B,
detto in altri termini.
Va sottolineato che in essa si
sostiene che «i provvedimenti di cui al capo A), formalmente
previsti dal vigente codice di rito» sarebbero stati adottati
«fuori dei casi nei quali sono consentiti». Questo è
con evidenza non vero, essendo pacifico che il provvedimento adottato dai
colleghi di Salerno era certamente consentito dalla legge e tale è
stato, infatti, ritenuto, come più volte detto, dal competente
Tribunale del riesame.
5. Con le incolpazioni D ed E si
qualifica come fatto disciplinarmente censurabile l’avere inserito
nella motivazione del decreto di perquisizione e sequestro valutazioni e
giudizi su soggetti che non rivestono la qualità di parti del
procedimento e che il Procuratore generale ritiene non pertinenti.
Sono queste incolpazioni particolarmente suggestive per i “non
addetti ai lavori”.
Appaiono infondate, invece, a chi
abbia esperienza di processi e atti giudiziari.
Infatti, per
un verso, è assolutamente abituale che in atti giudiziari si faccia
riferimento a persone rimaste estranee al procedimento, ma coinvolte a
vario titolo nei fatti dei quali i provvedimenti si occupano.
L’esempio più frequente e di facile
verificabilità è quello dei processi civili di separazione
coniugale con addebito.
Le parti sono solo il marito e la
moglie.
Uno dei due coniugi addebita all’altro una
relazione sentimentale e spesso anche sessuale extraconiugale.
La sentenza finisce con il dire che Tizio o Caia – rimasto/a
estraneo/a al processo, del quale può anche ignorare la stessa
esistenza – è l’amante di questo o quel coniuge. A
volte ci si dilunga anche in dettagli su questa o quella
“bravata” dei due amanti.
Ho visto l’altro
giorno gli atti di una causa di risarcimento danni contro un fallimento,
nella quale l’attore aveva prodotto a sostegno delle sue tesi una
relazione del curatore fallimentare.
E’ stato dato torto
all’attore e una parte della motivazione della sentenza era
incentrata sul fatto che la relazione del curatore fallimentare appariva
falsa e compiacente.
Questo curatore non era parte nel giudizio
(ed era peraltro da tempo cessato da quell’incarico) e nella
sentenza non fa di certo una bella figura.
Ma la cosa è
del tutto “normale” in un atto di quel tipo.
Peraltro, il caso vuole che proprio il Procuratore Generale della
Cassazione Esposito, che persegue disciplinarmente i colleghi di Salerno,
sia rimasto coinvolto in una cosa del genere.
Il 18 novembre
2008 il plenum del C.S.M. ha nominato Procuratore Generale della
Cassazione il dr Vitaliano Esposito.
L’audio integrale
della seduta può essere ascoltato a questo
link.
In quella occasione il consigliere Livio Pepino ha espresso
il suo voto contrario alla nomina del dr Esposito, fra l’altro,
testualmente, anche per «le ombre in termini di indipendenza e di
capacità professionali EMERGENTI SUL SUO CONTO DA UNA SENTENZA DI
GIUDICI DELLA REPUBBLICA. Perché non si dica che sono generico,
cito in modo da consentire a tutti di controllare e di valutare: Corte
Appello Palermo, 29 gennaio 2001, imputato Corrado Carnevale, in
particolare pagg. 823-828, sentenza non smentita sui punti che qui
interessano dalla successiva sentenza di annullamento della Corte di
Cassazione».
Si tratta della sentenza della Corte di
Appello di Palermo che ho già citato sopra. Ciò che è
accaduto è che nella motivazione di quella sentenza, emessa dalla
Corte di Appello di Palermo nei confronti del giudice Corrado Carnevale,
nelle pagine citate da Pepino (823-828) vengono riferiti fatti e opinioni
relativi alla condotta professionale del dr Esposito che sono stati
ritenuti da taluno (i consiglieri di Magistratura Democratica) così
tanto gravi da essere ostativi alla sua nomina a Procuratore Generale
della Cassazione.
In quel giudizio il dr Esposito non era parte
ad alcun titolo.
Le pagine della sentenza citate dal
consigliere Pepino si possono leggere a questo
link
e ne consiglio vivamente la lettura (trattano peraltro di come venne
annullata in Cassazione la sentenza di condanna di alcuni mafiosi per
l’orribile e vile assassinio del Capitano dei Carabinieri Basile).
L’intera sentenza si può leggere, come ho già detto,
a questo
link.
Ovviamente nessuno si è sognato di punire i magistrati
della Corte di Appello di Palermo e si confida che ciò non
venga intrapreso domani.
Quanto alla pertinenza o no dei
riferimenti alle persone indicate nel decreto di perquisizione e
sequestro, per un verso essa appare con evidenza sussistente.
In sostanza, nell’atto di incolpazione non vengono illustrate le
ragioni per le quali si formula un giudizio di non pertinenza ed è
evidente che tale giudizio non può che fondarsi – come quello
opposto, d’altra parte – su opzioni ricostruttive dei fatti
che rientrano certamente nella libertà di valutazione dei fatti
medesimi da parte del magistrato ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109
del 2006.
In sostanza, se, come fa la Procura generale di
Catanzaro, si parte dal presupposto che l’ipotesi di un
“complotto” volto a bloccare le indagini di Luigi De
Magistris sia impensabile, allora moltissime delle circostanze riferite
nella motivazione del provvedimento qui in discussione appariranno
“non pertinenti”.
Se, al contrario, anche solo
come ipotesi investigativa, si mette in conto la possibilità che
una serie molto numerosa di “stranezze” (chiamiamole
eufemisticamente così) che hanno caratterizzato lo
“scippo” delle indagini al p.m. che legittimamente le
conduceva (De Magistris) possa avere origine in una coincidenza di
interessi di diverse persone, anche altolocate (cosa che sembra
scandalizzare per partito preso la Procura Generale di Catanzaro), allora
tutte le circostanze riferite nella motivazione del decreto controverso
hanno una loro rilevanza e conducenza.
Ma, in ogni caso,
ciò che è decisivo è che, in diritto, ciò
di cui il Procuratore Generale accusa i colleghi di Salerno non è,
con riferimento ai profili qui in discussione, suscettibile di rilievo
disciplinare.
E a dirlo è proprio e di recente questo
Consiglio Superiore della Magistratura, con la motivazione della sentenza
emessa dalla Sezione Disciplinare il 27.6/15.7.2008 nei confronti di
Clementina Forleo.
Con quella sentenza il C.S.M. ha assolto
Clementina dall’accusa di “abnormità” con la
quale era stato tacciato il provvedimento relativo alle intercettazioni
di D’Alema e Latorre.
E’ scritto nella motivazione
della sentenza che:
«La giurisprudenza di
legittimità (Cass., Sez. Un. Civ., 28 novembre 2001, n. 15142;
27 maggio 1999, n. 318 e 4 marzo 1986, n. 1384) ha avuto modo di chiarire
che:
a) i provvedimenti giudiziari possono richiedere
l’indicazione di fatti relativi a soggetti che possono risultare
danneggiati dalla diffusione di notizie lesive della riservatezza o
dell’onore; diffusione tuttavia lecita ove necessaria per la
redazione del provvedimento e per l’esplicazione del potere
giurisdizionale;
b) la valutazione circa la necessità o meno
dell’indicazione di un fatto costituisce oggetto di un giudizio che
può essere compiuto solo dal magistrato che emette il provvedimento
e non può essere sindacato in sede disciplinare;
c)
l’insindacabilità viene però meno ove il provvedimento
sia basato su una grave o inescusabile negligenza; in questo caso,
oggetto della censura non è il provvedimento quale risultato
dell’attività intellettiva, bensì il comportamento del
magistrato che nell’adottarlo dia prova di trascuratezza e non
esplichi la massima diligenza».
L’intera
motivazione può essere letta a questo
link.
In altre parti di essa viene chiarito perché in casi come quello
oggetto di quel giudizio, del tutto analogo, per i profili qui in
discussione, a quello di Salerno, la condotta oggetto della incolpazione
formulata dal Procuratore Generale non è sanzionabile
disciplinarmente.
_______________
Tutto ciò posto,
va ricordato che la Costituzione (e non le promesse elettorali di questo
o quel politico di turno) dispone all’art. 101 che «i giudici
sono soggetti soltanto alla legge» e all’art. 107 che
«i magistrati sono inamovibili».
Tutte le
considerazioni che ho svolto fin qui servono solo a consentire a ciascuno
di verificare se in questo caso siano stati o no violati i principi posti
da quelle norme. Se il trasferimento di Luigi De Magistris, Luigi
Apicella, Gabriella Nuzzi e Dionigio Versani con l’accusa di avere
interpretato e applicato la legge in un modo che non piace sia o no
legittimo.
Quelle norme stanno lì nella nostra
Costituzione per evitare che una qualunque lobby di gente potente possa
impedire al giudice territorialmente competente di applicare la legge.
Per capire quanto la violazione di quei principi ci
allontanerebbe – non solo materialmente, ma purtroppo ormai anche
formalmente – da una democrazia costituzionale, basterà a
chiunque rileggere i lavori dell’assemblea costituente relativi
alle due norme della Costituzione che ho appena citato.
Se le
considerazioni che ho svolto con riferimento alla sentenza disciplinare
nei confronti di Luigi De Magistris (citate all’inizio di questo
scritto) e quelle che ho esposto fin qui hanno un qualche fondamento
giuridico, bisognerà prendere atto che quei principi costituzionali
sono stati e stanno essendo ancora violati.
Stefano Racheli
difende dinanzi a questo C.S.M. il collega Luigi Apicella. Molti anni fa
lo stesso Stefano, componente di altro C.S.M., votò per Giovanni
Falcone nella procedura per la nomina del Consigliere Istruttore del
Tribunale di Palermo (e per questo fu costretto a dimettersi da
Magistratura Indipendente della quale faceva parte e che votò
contro Giovanni).
Quel C.S.M. verrà ricordato per
sempre come quello che costrinse Giovanni Falcone ad andare via
dall’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.
Questo
verrà ricordato per sempre per avere cacciato Luigi De Magistris
e i colleghi Apicella, Nuzzi e Verasani dagli uffici in cui svolgevano
con onore il loro servizio.
Verrà ricordato anche per
averlo fatto – diversamente da quello che accadde con Giovanni
Falcone – all’unanimità (come raccontato ai giornali e
alle televisioni da Mancino).
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Felice Lima (Giudice del
Tribunale di Catania)
(14 gennaio 2009)
da
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